Attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno di pubblici esercizi
Descrizione dell'attività
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è l’attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
REQUISITI MORALI per l'esercizio dell'attività di vendita:
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
REQUISITI PROFESSIONALI:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- avere prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;
- la prestazione lavorativa svolta deve risultare comunque in regola con le contribuzioni previdenziali previste;
- essere stati iscritti al Rec (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
- aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
REQUISITI DEI LOCALI:
- il titolare deve avere la disponibilità dei locali ed essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica (agibilità/abitabilità e destinazione d'uso) e tutela dall’inquinamento acustico;
- sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
- rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
- I locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario
- L'attività svolta deve rispettare tutti i requisiti in materia di inquinamento acustico.
Apertura/trasferimento di nuovo esercizio
L'apertura è consentita nei limiti previsti nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, costituenti parte del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 04.02.2010, che ripartisce il territorio comunale in otto zone.
L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE NELLE ZONE:
- ZONA 1 Cavallino – Faro Valle Dolce
- ZONA 2 Ca’Savio
- ZONA 4 Punta Sabbioni
- ZONA 7 VALLI E LAGUNA NORD (zona soggetta a criticità corrispondente alle previsioni PAT che non prevede volumi di natura commerciale per il rispetto dei vincoli ambientali
- ZONA 8 ARENILE (zona soggetta a criticità dettate dal Piano Particolareggiato dell’Arenile e dal PAT)
È libero l’insediamento di nuove attività, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche, nelle ZONE n.5 Ca’ Ballarin, n.6 Ca’Vio - Ca’Pasquali e n. 3 Treporti. PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN TALI ZONE È NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
TRASFERIRE UN ESERCIZIO:
Il trasferimento degli esercizi esistenti nell'ambito delle zone 1, 2, 4 è consentito previo rilascio di apposita autorizzazione.
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito delle zone 3, 5 e 6 è soggetto a SCIA.